Stop al fumo in auto con bambini o donne incinta. Consiglio dei Ministri approva decreto. Norme in vigore dal 20 maggio 2016

13 Gen 2016

Via libera da Palazzo Chigi al provvedimento che recepisce la direttiva Ue di contrasto al fumo. Previste anche scritte più grandi sui rischi. Niente fumo all’esterno degli ospedali pediatrici e ginecologia. E stop a vendita pacchetti da 10 o piccole confezioni di tabacco. IL DECRETO

Stop al fumo in auto con minori e donne in gravidanza. Sanzioni più forti per chi vende prodotti da tabacco agli under 18. Divieto per i pacchetti di sigarette da 10 e per le confezioni di tabacco inferiori ai 30 grammi. Aumenta la superficie del pacchetto con informazioni e immagini sui rischi da fumo. E divieto di vendita sigarette elettroniche ai minori. Queste alcune delle misure previste nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.
Qui di seguito una sintesi delle principali novità:

– Divieto definitivo, dopo le reiterate ordinanze ministeriali, di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina e prodotti di nuova generazione;
– Divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza.
– Divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli Irccs pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia.
– Inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori. E’ prevista la sospensione della licenza per 3 mesi alla prima violazione e multa da 1000 a 4000 euro. Quando la violazione è commessa più di una volta , oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.
-Verifica dei distributori automatici, di norma, al momento dell’istallazione e periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell’età dell’acquirente.

Il recepimento della direttiva Ue sui prodotti del tabacco prevede, inoltre, queste novità:
– Divieto di utilizzo di aromi caratterizzanti (tipo il Mentolo).
– Le avvertenze combinate (immagini e testo) relative alla salute devono coprire il 65% della superficie esterna del fronte e retro della confezione di sigarette o di tabacco da arrotolare. (Sarà invece un decreto emanato a definire le specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute, a seconda delle diverse forme delle confezioni).
– Le revisioni relative alle confezioni unitarie: divieto di vendita dei pacchetti da 10 e piccole confezioni di tabacco (minimo 30 grammi).
– Divieto di vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche ai consumatori.
– Le disposizioni relative alle sigarette elettroniche .
– La riduzione dell’offerta per la tutela dei minori (art.24)

In particolare all’articolo 10 si informa il consumatore sui rischi per la salute con la seguente avvertenza: “Il fumo uccide – smetti subito”. Per le sigarette elettroniche: “Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori”. Quindi le fotografie sui danni da fumo e il seguente messaggio: “Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene”. Si segnala, infine, che nel catalogo delle foto appare tra le altre la seguente frase: Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno”.

Entrata in vigore il 20 maggio 2016. Salvo diversa specifica indicazione, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 20 maggio 2016.

In ogni caso è autorizzata fino al 20 maggio 2017 l’immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi al presente decreto:
a) prodotti del tabacco fabbricati o immessi in libera pratica ed etichettati in conformità della direttiva 2001/37/CE prima del 20 maggio 2016, compresi i prodotti di cui all’articolo 12 in ragione dei tempi di stagionatura e produzione;
b) sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016;
c) prodotti da fumo a base di erbe fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 maggio 2016.

Da Quotidiano Sanità

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